
LA FIGURA DEL RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Recependo la direttiva comunitaria CE 391/89 il Legislatore Italiano ha inteso far proprio il principio secondo il quale i Lavoratori o i loro Rappresentanti vengano consultati riguardo ciò che attiene alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro. La figura del RLS attende proprio a questa funzione, rimanendo comunque in capo al datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza sul posto di lavoro.
Il nuovo Testo Unico Sicurezza, introdotto con il d.lgs 81/2008, ha voluto rafforzare la figura del RLS incrementandone le prerogative rispetto alla 626/94. L’obiettivo è quello di garantire la presenza in ogni realtà aziendale della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, consentendo alle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, nel caso in cui i lavoratori non siano in grado di eleggere un proprio rappresentante interno, di avvalersi del RLS eletto a livello territoriale o di comparto (art.47, comma 3), e prevedendo che nelle realtà produttive più complesse e articolate, l’RLS di sito svolga un necessario ruolo di coordinamento degli altri RLS aziendali presenti nel sito produttivo.
Il legislatore poi, in ottemperanza a quanto già indicato nella Legge n. 123/2007, ha statuito l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che ne faccia richiesta, copie del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni, nonchè del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza e dei dati relativi ai costi della sicurezza. Naturalmente il rappresentante dei lavoratori è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e al segreto industriale per quanto concerne le informazioni contenute nella predetta documentazione.
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D.lgs 81/2008
Testo Unico Sicurezza